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Sport, privacy e minorenni

di skanderbeg69 (20/02/2009 - 06:55)

Questo post è un invito. Chi sa parli, come fu per l’identità di Livio Tempesta. Questa volta mi piacerebbe avere un’interpretazione delle normative in materia di pubblicazione di notizie e di foto relative a minorenni impegnati in attività sportive. La questione è complessa e si intrecciano sia le leggi in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/2003), sia quelle a tutela dei minori in generale (Codice Civile, ad esempio), sia le disposizioni relative alle attività giornalistiche ed artistiche (Carta di Treviso, legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) e sia quelle riguardanti le nuove tecnologie (qui temo che la legge italiana non sia al passo con i tempi e che, per ora, occorra basarsi soprattutto sulle sentenze).

Il problema non è tanto l’individuazione delle normative quanto – come sempre – i loro intrecci, la loro interpretazione e l’interpretazione dei loro intrecci.

La domanda molto banale è questa: posso pubblicare tranquillamente sul blog foto di Silvietta o di Désirée?

Sui giornali le foto di atlete minorenni ci sono (senza il consenso formale dei genitori, presumo) e vedremo perché è lecito, ma già sorge un primo dubbio: un blog può essere equiparato ad un giornale? Formalmente nessun blog viene registrato in Tribunale e non è richiesta l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti per scriverci. Però c’è già un precedente interessante: il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 553 del 2006, ha equiparato il titolare di un blog a un direttore responsabile, pur riconoscendo la mancanza di una normativa ad hoc per gli strumenti multimediali.

Poi, se accettiamo che questo blog abbia velleità satiriche, ci sarebbe la questione della libertà della satira e dei suoi limiti, ma è meglio non divagare troppo.

Veniamo all’uso delle immagini. Prima di parlare nello specifico dei minorenni, partiamo dalla legge n. 633 del 1941 (aggiornatissima...) sul diritto d’autore e in particolare dagli articoli 96 e 97 (laddove si parla di “ritratto” si intende la fotografia di un soggetto):

Art. 96: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”.

Art. 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”

Questo articolo 97 è indubbiamente rassicurante: le giocatrici della Nati a Taranto e le loro avversarie sono protagoniste di fatti che si svolgono in pubblico (tanto che ne viene data notizia sui giornali), dunque il loro consenso non è necessario. In alcuni casi si potrebbe parlare anche di notorietà e di scopi scientifici, didattici e culturali; i primi tempi di Cristiana hanno un valore didattico, gli aces di Michela sono scientifici, i palleggi di Ale sono alta cultura.

Fin qui, dunque, sto in regola.

La cosa potrebbe complicarsi per i minorenni. La più recente versione della Carta di Treviso (una sorta di codice etico per i giornalisti in materia di tutela dei minori, soprattutto in riferimento alla cronaca ed a fatti giudiziari), conforme alle disposizioni del Garante per la privacy, dice:

“Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando”.

Ricordando sempre la premessa che il blog non è esattamente la stessa cosa di un giornale (la Carta di Treviso vincola gli iscritti all’ordine e alla FNSI), io, dunque, non potrei rappresentare fatti di vita che arrechino danno alla loro personalità, ma posso dare risalto alle qualità del minore. In pratica, se Désirée sbaglia una ricezione non posso scriverlo; se compie una ricezione perfetta posso scriverlo perché così do risalto alla qualità della minore...

 “Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.”

Sbagliare un servizio può essere considerato un gesto inconsulto...? Secondo Marcello, credo di sì. Ma se allora Silvietta sbagliasse un servizio, non potrei scriverlo sul blog dato che ci sarebbe il rischio di suggestione o emulazione e potrebbe poi sbagliarlo anche Desi... Meno male che Silvietta il servizio non lo sbaglia mai.

“Nel caso di minori malati, feriti (...), occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona”.

Maledizione, non avrei dovuto pubblicare le foto di Simona con il polso dolorante...! Ho stimolato un sensazionalismo che, in nome di un sentimento pietoso, è divenuto sfruttamento della persona...

Andiamo avanti e mettiamo da parte la Carta di Treviso per rileggere alcuni chiarimenti del Garante per la privacy in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti (6 maggio 2004):

“Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando” (questo lo abbiamo già letto). “Pertanto può ritenersi lecita, ad esempio, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco (perfetto! Più chiaro di così..! Sono salvo). Resta comunque fermo l’obbligo per il giornalista di acquisire l’immagine stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza, nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari”.

Chiedere il consenso a tutti diventa complicato (pensiamo a una partita delle Under) e la legge non lo impone, ma ho sempre detto e ripeto che si darà ascolto a qualunque opposizione, anche se proveniente da maggiorenni.

Lasciamo i minori e torniamo ai luoghi pubblici (è sempre il Garante che scrive): “Di regola, le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato, purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona. Come il Garante ha precisato nelle sue pronunce, il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i loro scopi” (quando fotografai il cuoricino stampato sul retro della maglia di una giocatrice del Potenza, mi palesai come fotografo ed ottenni il consenso, ma una sua compagna malignò – a torto, e l’ho dimostrato... – che fosse un artificio per perseguire lo scopo di immortalarne il sedere...).

“Inoltre, nel documentare con fotografie fatti di cronaca che avvengono in luoghi pubblici, il giornalista e/o il fotografo sono chiamati a valutare anche quale tipo di inquadratura scegliere, astenendosi dal focalizzare l’immagine su singole persone o dettagli personali se la diffusione di tali dati risulta non pertinente o eccedente rispetto alle finalità dell’articolo”.

     Forse, parlando della sponsorizzazione del Cotonificio di Capitanata ad una squadra pugliese, non avrei dovuto focalizzare l’immagine su un certo dettaglio personale non pertinente ed eccedente rispetto alle finalità dell’articolo... Però è anche vero che diedi “positivo risalto” al... dettaglio delle interessate.

Insomma, la materia è complessa, ma, così a occhio, mi pare che sul blog non si stia violando la legge.

Beh, a parte gli scherzi, l’argomento è più serio di quello che sembra e – tornando alla domanda iniziale – mi piacerebbe sapere se, al di là delle interpretazioni su cosa sia un evento pubblico, sul concetto di notorietà, sul positivo risalto alle qualità del minore, ecc., esistano disposizioni o pareri qualificati su privacy e minorenni che svolgono attività sportive (in modo specifico).

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